Serviva per ottenere la confessione, e consisteva nel legare con una lunga corda i polsi del reo dietro la schiena e poi nell’issare il corpo per mezzo di una carrucola. Il peso del corpo veniva così a gravare tutto sulle giunture delle spalle.

Per aggravarne gli effetti, la corda veniva lasciata andare, facendo precipitare l’indiziato e, prima che questi cadesse al suolo, veniva bloccata di colpo, provocando uno strappo ai muscoli e la slogatura – generalmente irreversibile – delle braccia all’altezza dell’articolazione delle spalle.

Il trattamento non poteva essere applicato ai minori di 14 anni, alle donne gravide fino a 40 giorni dopo il parto, agli avvocati, ai religiosi, ai dottori e ai dignitari in generale, e nemmeno a chi avesse oltre 60 anni di età. Inoltre, non si poteva torturare nei giorni destinati al culto e non prima che fossero passate dieci ore dall’ultimo pasto dell’imputato.

Da alcune testimonianze risulta che certe persone sottoposte al tormento della corda quasi non provassero dolore, perché erano “allenate” e sapevano come muoversi per evitare la lussazione o slogarsi le spalle con la minor sofferenza possibile.

Durante la tortura non potevano essere presenti gli avvocati, e uno scrivano doveva riportare tutto ciò che diceva il reo: lamenti, grida, ululati, se rispondeva, se taceva o se supplicava di essere rilasciato dichiarandosi colpevole (rimanendo però legato alla corda finché non finiva di confessare).

La deposizione resa in tormentis veniva ratificata il giorno successivo, conducendo il reo davanti al giudice.

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